Statuto

Art.1:

1.1 E’ costituita con sede in Sassari in Via Mameli n. 42, una Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata “Associazione di volontariato Alzheimer Sassari”.

1.2 L’Associazione che ha durata illimitata, opera nell’ambito territoriale della regione Sardegna.

1.3 L’Associazione, nello Statuto e nell’attività, si uniforma ai criteri indicati nella legge n. 266/91 sul volontariato e successive modificazioni.

Art.2:

2.1 L’Associazione si propone di:

  1. Perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, contribuendo al suo sviluppo, senza fini di lucro secondo i principi dettati dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91 e successive modificazioni.
  2. Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
  3. stimolare la ricerca e, per quanto possibile ordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
  4. assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer dividendone un punto di collegamento e coordinamento;
  5. tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e legislazione;
  6. promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l’assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

Art.3:

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l’associazione:

  1. Promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile per il malato e per i familiari, oltre che per Enti pubblici  e privati;
  2. promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia e sulle sue problematiche al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
  3. Formula proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in norme legislative;
  4. collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia;
  5. promuove in collaborazione con terzi la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
  6. promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obbiettivi.
  7. promuove qualsiasi altra iniziativa atta a migliorare la posizione assistenziale, sociale dei malati e delle loro famiglie.

Art.4:

4.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. Dai versamenti dei soci fondatori;
  2. Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  3. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell’Associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. Dai contributi associativi;
  2. Dall’utile derivante da manifestazioni e partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altro;
  3. Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività associativa.

Art.5:

5.1 L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all’Assemblea.

Art.6:

6.1 Chi intende far parte dell’associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell’Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l’accettazione dello Statuto e l’impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest’ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

  • Dimissioni;
  • Decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;
  • Esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l’assemblea ordinaria dei soci.

Art.7:

7.1 I soci si distinguono in:

  1. Soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l’Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
  2. Soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemerenze nel campo dell’attività dell’associazione; essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci.

 Art.8:

8.1 L’entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.9:

9.1 Tutti i membri dell’Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2 I Soci dell’Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

  1. Osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
  2. Attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
  3. Pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all’attività dell’Associazione sono a titolo gratuito.

Art.10:

10.1 Organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea dei Soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente Onorario
  4. Presidente
  5. Vicepresidente
  6. Comitato Culturale e Scientifico 
  7. Collegio dei Revisori dei conti (se previsto dalle norme vigenti)

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

Art.11:

11.1 L’Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

Art.12:

12.1 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell’avviso sul Notiziario dell’Associazione.

12.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere anche diverso da quello della Sede dell’Associazione, purché nella regione Sardegna) dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Art.13:

13.1 L’Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera:

  1. Sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti;
  2. Sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all’attività svolta dall’Ente;
  3. Sul rendiconto consuntivo;
  4. Sul bilancio preventivo;
  5. Sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei conti.

13.2 L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. Sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. Sulla fusione con altre Associazioni o Enti;
  3. Sulla trasformazione della struttura giuridica dell’Ente;
  4. Sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell’Ente ad Associazioni od enti aventi finalità uguali o affini.

Art.14:

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto.

14.2 Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art.15:

15.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall’assemblea stessa. Delle riunioni dell’assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall’Assemblea.

Art.16:

16.1 Il consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall’assemblea ordinaria. Essi durano in carica circa tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza del consiglieri   nominati dall’Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea per loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà   inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione delle finalità dell’Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall’Assemblea generale.

16.5 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo nella sua prima riunione successiva.

16.6 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea generale, per l’approvazione, il rendiconto consuntivo dell’anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull’attività dell’Associazione.

Art.17:

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente  decaduti dall’ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

17.3 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l’ordine del giorno spedito ai membri dell’Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata da Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art.18:

18.1 il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo, può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art.19: Revisore dei conti

19.1 Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale, viene nominato in conformità delle leggi vigenti.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l’anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea che durano in carica tre anni.

ART.20: COMITATO CULTURALE E SCIENTIFICO

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Culturale e Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre o quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l’ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Culturale e Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza professionale.

20.3 Il Comitato Culturale e Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

20.4 I membri del Comitato Culturale e Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell’Associazione che partecipa ai lavori.

ART.21: SCIOGLIMENTO

21.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberatodall’Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci.

Art.22:

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

 

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